L’INPS DISCRIMINA, L’INCA CGIL TUTELA!!! #humanrights

A seguito di ricorso promosso dall’Avvocato Matteo Tresca e dall’operatore Andrea Delle Monache del Patronato Inca di Pescara di concerto con la Fillea-Cgil, il Tribunale di Pescara – Sezione Lavoro e Previdenza – il 12 marzo 2021 ha emesso Sentenza favorevole al Sig. A. R., cittadino pakistano, nonché lavoratore edile, condannando l’INPS al pagamento della somma di € 19.660,62 oltre interessi per gli Assegni familiari non erogati in suo favore, nonché al pagamento delle spese di causa.

il Tribunale ha riconosciuto il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall’INPS, consistita nell’aver negato il diritto del ricorrente a percepire gli assegni, ordinando all’Istituto previdenziale di cessare immediatamente dalla condotta discriminatoria, avendo accertato il diritto del ricorrente a percepire gli assegni, nel periodo dal 1.9.2012 al 30.6.2017, alle medesime condizioni alle quali detta prestazione viene riconosciuta ai cittadini italiani e, pertanto, computando nel nucleo familiare il coniuge e i due figli residenti in Pakistan.

L’INPS aveva rigettato la domanda amministrativa per “assenza di convenzione con il Pakistan“. Alcuni Tribunali di merito (tra cui in particolare il Tribunale di Alessandria, Sez. Lavoro, sent. del 01.03.2018), avevano già affrontato la questione affermando che la mancata concessione ai cittadini di paesi terzi, titolari di permesso di soggiorno a fini lavorativi o lungo soggiornanti, i cui familiari a carico risultino residenti all’estero, dell’assegno per il nucleo familiare, costituisce discriminazione collettiva per ragioni di nazionalità, per violazione delle disposizioni comunitarie. Sul punto, vi era stata inoltre una pronuncia della Corte di Appello di Brescia cha aveva accolto un analogo ricorso. La questione poi era arrivata alla Suprema Corte di Cassazione che, nonostante l’orientamento uniforme della giurisprudenza di merito, aveva richiesto alla Corte di Giustizia europea se il diverso trattamento per italiani e stranieri in materia di assegni fosse conforme alle direttive 2003/109 e 2011/98. Con due sentenze, depositate il 25 novembre 2020, la Corte di Giustizia ha messo fine alla questione dichiarando che tale diversità di trattamento è incontrasto sia con la direttiva 109/2003 (che riguarda i titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato) sia con la direttiva 2011/98 (che riguarda i titolari di un permesso per famiglia o lavoro o attesa occupazione). Nello specifico, la Corte ha sancito che tale diversità di trattamento è in contrasto sia con la direttiva 109/2003 (che riguarda i titolari di permesso di soggiorno a tempo indeterminato) sia con la direttiva 2011/98 (che riguarda i titolari di un permesso per famiglia o lavoro o attesa occupazione).Secondo la legge italiana il lavoratore (o la lavoratrice) italiano/a può computare il proprio nucleo familiare (ai fini del diritto agli assegni) inserendo nel nucleo anche i familiari residenti all’estero, mentre il lavoratore straniero, pur versando all’INPS i medesimi contributi,  può inserire nel nucleo familiare solo i familiari residenti in Italia: con la conseguenza che, a seconda del numero di familiari o del reddito, può restare totalmente privo di assegni o può percepirlo in misura inferiore all’italiano. La sentenza del Tribunale di Pescara segue la scia già tracciata dalla predetta giurisprudenza di merito, che ha trovato conforto nell’interpretazione della Corte di Giustizia europea, stabilendo un fondamentale principio per cui i lavoratori o le lavoratrici stranieri/e che hanno lasciato in patria coniuge o figli possono richiedere gli assegni per il nucleo familiare per i 5 anni antecedenti la domanda.

Sentenza importante per la CGIL tutta che vede il riconoscimento di un diritto individuale che guarda ad un avanzamento nel diritto collettivo. Sempre vicini a tutt* i lavoratori e lavoratrici, pensionati e pensionate!!!

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L’Assegno unico e universale per i figli a carico è per tutti. Per richiederlo potete presentarvi alla sede del patronato Inca più vicina a casa vostra, dopo aver ottenuto un Isee valido grazie all’aiuto dei Caaf Cgil

A marzo 2022 parte il nuovo Assegno Unico e Universale che sarà destinato a tutte le figlie e i figli fino a 21 anni, a prescindere dalla condizione lavorativa dei genitori e sostituirà tutti i benefici precedenti (Anf e detrazioni per figli e bonus nascita e bebè).

Da gennaio è possibile fare domanda per ricevere l’assegno che avrà un importo variabile in base al proprio Isee e alla composizione del nucleo familiare. L’erogazione dell’Assegno Unico sarà disposta direttamente da Inps ogni mese e non più in busta paga. 

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